Il trasferimento in Italia di un cittadino extra-UE, di un nucleo familiare o di personale aziendale richiede di coordinare il titolo d’ingresso (visto), il titolo di soggiorno (permesso), la posizione fiscale e, nel lungo periodo, l’eventuale accesso alla cittadinanza. Lo Studio pianifica questi passaggi insieme, perché le scelte sull’uno condizionano gli altri.
Investor Visa for Italy. L’art. 26-bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) consente l’ingresso agli stranieri che si impegnano a investire almeno €2 milioni in titoli di Stato, €500.000 in una società di capitali italiana, €250.000 in una startup innovativa, oppure a effettuare una donazione filantropica di almeno €1 milione. Il nulla osta è rilasciato da un Comitato interministeriale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; il permesso di soggiorno ha durata biennale ed è rinnovabile.
Residenza elettiva e neo-residenti. Il visto per residenza elettiva è destinato a chi dispone di rilevanti redditi passivi senza svolgere attività lavorativa in Italia. Sul piano fiscale, l’art. 24-bis TUIR consente a chi trasferisce la residenza in Italia, non essendo stato residente per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti, di assoggettare i redditi esteri a un’imposta sostitutiva forfettaria annua, estendibile ai familiari, per un massimo di quindici anni. L’importo dell’imposta è stato più volte rideterminato dal legislatore e va verificato alla data del trasferimento.
Mobilità aziendale. Lo Studio assiste le imprese nell’ingresso di lavoratori altamente qualificati (EU Blue Card, art. 27-quater T.U.), nei trasferimenti intra-societari (art. 27-quinquies) e negli ingressi fuori quota per dirigenti e personale specializzato (art. 27).
Cittadinanza. Lo Studio segue le domande di cittadinanza per matrimonio, per residenza e per discendenza, in via amministrativa e giudiziale. Per la cittadinanza iure sanguinis occorre tenere conto del D.L. 36/2025, convertito dalla L. 74/2025, che ha ristretto la trasmissione automatica per i nati all’estero, facendo salve le domande presentate entro il 27 marzo 2025: ogni posizione va quindi verificata alla luce del regime transitorio.